Decreto Sostegni-bis: le misure della bozza del 30 aprile spiegate

Contributi a fondo perduto, garanzie per i mutui per la prima casa, reddito di emergenza. Ecco le disposizioni contenute nel decreto Sostegni-bis

5 Maggio 2021 17:15

Il decreto Sostegni-bis dovrebbe arrivare in consiglio dei Ministri entro venerdì 7 maggio. Online è già disponibile una bozza del documento, datata 30 aprile, che definisce come verrebbero allocati i circa 40 miliardi di euro previsti per fare fronte all’emergenza economica causata dalla pandemia. Nella notte tra lunedì 3 maggio e martedì 4 maggio la commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze ha approvato alcuni emendamenti al decreto Sostegni del 22 marzo 2021, che dovrebbe giungere al Senato mercoledì 5 maggio o giovedì 6 maggio. Il decreto Sostegni dovrà essere convertito in legge entro il 22 maggio 2021.

Secondo quanto emerge dalla bozza disponibile, il decreto Sostegni-bis si compone di 48 articoli. Le misure riguardano tre settori di intervento:

  • sostegno all’imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  • misure per l’accesso al credito e liquidità alle imprese;
  • misure per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.

In questo articolo vengono spiegate le misure che riguardano perlopiù i soggetti non imprenditori.

DECRETO SOSTEGNI-BIS: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il primo articolo riguarda il sostegno a tutti gli operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria. Si tratterebbe in totale di 14 miliardi di euro da destinare a contributi a fondo perduto.

1.1 «È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento a fondo perduto di cui all’art.1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contenuto».

1.5 «È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA […] I soggetti che, in seguito alla presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, abbiano comunque beneficiato del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 potranno ottenere l’eventuale maggiore valore del contributo determinato ai sensi dei commi 9 e 10».

Ciò che viene introdotto dal decreto Sostegni-bis in questi due commi dell’art. 1 è dunque una doppia possibilità.

a) Rinnovo del contributo percepito

Nel primo caso (art. 1,1 e fino al comma 4), si tratta di una replica di quanto già previsto all’art. 1 del decreto Sostegni. I beneficiari dei contributi a fondo perduto sono i titolari di partita IVA attiva all’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis e che hanno già presentato domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo previsto dal decreto Sostegni di marzo 2021. L’aiuto a fondo perduto corrisponde al 100% del contributo già riconosciuto ed è pari a una perdita, sul fatturato medio mensile, tra il dato del 2019 e quello del 2020, di almeno il 30%. L’erogazione del contributo previsto dal decreto Sostegni-bis è automatica, senza necessità di nuova domanda.

b) Nuovo ristoro 2020-2021

Nel secondo caso (art. 1,5 e fino a 1,12) viene invece introdotta la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto per chi era rimasto escluso dal decreto del 22 marzo o per chi aveva ricevuto un contributo inferiore alla reale perdita subita. Beneficiari sono le attività di impresa, arte o professione e i soggetti che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA, stabiliti nel territorio dello Stato e con un fatturato fino a 10 milioni di euro. Il contributo deve essere in questo caso richiesto con apposita domanda. La cifra viene calcolata in riferimento al periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021. Il contributo sarà erogato a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (cioè i ricavi conseguiti dai commercianti al dettaglio e per i quali non sussiste l’obbligo di emissione di fattura, a meno che non venga espressamente richiesta dal cliente) nel periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro. L’ammontare viene calcolato applicando una certa percentuale – commisurata ai ricavi e ai compensi – alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020. Le percentuali applicabili sono:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
  • 50%  per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000
  • 40%  per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione
  • 30%  per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
  • 20%  per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

Quindi, riassumendo:

  • chi ha già fatto richiesta e ottenuto contributi a fondo perduto potrà ottenere nuovamente il 100% della cifra già ricevuta;
  • chi non ha fatto richiesta o chi ha ricevuto un contributo inferiore alla reale perdita subita può richiedere un contributo a fondo perduto a patto che sussista una perdita del fatturato medio mensile nel periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 che sia almeno del 30% inferiore rispetto alla perdita di fatturato media mensile nel periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020.

Il Sole24Ore di martedì 4 maggio riporta un esempio utile per comprendere come funziona l’erogazione del contributo:

«un’attività economica che ha ottenuto 5mila euro a marzo, ne riceverà altrettanti nelle settimane successive all’entrata in vigore del nuovo decreto. Poi potrà chiedere l’integrazione: se in base al nuovo periodo di riferimento il contributo a cui si ha diritto sale a 6mila euro, si vedrà riconoscere l’integrazione da mille euro. Se invece l’aggiornamento del calcolo produce una cifra più bassa, l’agenzia fermerà le macchine e il contributo si fermerà al bis dei 5mila euro».

AGEVOLAZIONE TARI

All’art. 6 è prevista l’istituzione di un fondo da 600 milioni di euro per il 2021 e finalizzato alla riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. Si tratta di un tributo che finanzia i costi relativi al servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

«La pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche anche nell’anno 2021», si legge nel testo. «La disposizione permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni, attraverso una riduzione della Tari dovuta per il 2021, integrando, al comma 1, le risorse a disposizione dei comuni per questa specifica esigenza». Ciò che ne deriva è che l’ammontare della Tari dovrebbe dunque diminuire. La variazione dipenderà dal Comune considerato.

ESONERO CANONE RAI

L’art. 8 del decreto Sostegni-bis disciplina l’esonero dal versamento del canone RAI per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Viene inoltre previsto un fondo da 60 milioni di euro per riconoscere ai soggetti esentati un credito di imposta qualora sia istato pagamento il canone prima dell’entrata in vigore del decreto. Il fondo potrà essere utilizzato anche al fine di «disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società».

RINVIO DELLA PLASTIC TAX

Il decreto prevede la modifica della legge 160/2019 che introduceva la plastic tax. L’applicazione della nuova “imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)” era in origine prevista alla data di pubblicazione della legge 160/2019. Sono intervenuti poi tre rinvii: il primo al 1 gennaio 2021; il secondo al 1 luglio 2021; il terzo, cioè quello previsto dal decreto Sostegni-bis, al 1 gennaio 2022. Nella bozza del decreto Sostegni-bis si legge che la scelta di posticipare l’efficacia della Plastic Tax a è dettata dalle

«contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta in parola, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».

Quando verrà applicata, la Plastic Tax, del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto, graverà sull’azienda produttrice del MACSI, sull’eventuale importatore di prodotti MACSI e sull’acquirente.

FONDO GASPARRINI E MUTUI AGLI UNDER 36

Nel 2007 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini). All’articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 244/2007 viene prevista la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa, della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate nel caso in cui si verificano situazioni di temporanea difficoltà. Già con il decreto c.d. Cura Italia (18/2020) l’accesso al fondo era stato esteso a figure ulteriori rispetto a quelle previste nel testo del 2007. L’art. 18 del decreto Sostegni-bis, introducendo l’estensione fino al 31 dicembre 2021 della sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, amplia anche la platea dei beneficiari:

«a causa del perdurare dell’emergenza da COVID-19, per l’appunto, la proposta normativa mira a confermare l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, delle agevolazioni in parola ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo predetto, sul presupposto della permanenza, in capo ad essi, delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento della diffusione del virus».

Viene inoltre estesa l’ammissibilità al fondo anche dei mutui fino a 400mila euro.

L’art.18 disciplina anche l’accesso al Fondo Garanzia prima casa. Istituito con la legge 147/2013, il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro, per l’acquisto ovvero per l’acquisto con interventi di ristrutturazione (purché con accrescimento dell’efficienza energetica) di unità immobiliari sul territorio nazionale e da adibire ad abitazione principale. In sostanza: lo Stato si pone come garante nel caso in cui un cittadino decida di aprire un mutuo per l’acquisto o per l’acquisto e la ristrutturazione (con accrescimento dell’efficienza energetica) della prima casa. La novità introdotta dall’art. 18 è che l’accesso al Fondo Garanzia prima casa viene estesa anche a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni. Nella precedente disciplina, l’accesso era limitato ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Nel testo si legge che:

«la proposta normativa […] estende l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa […] anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni, fino al 31 dicembre 2022».

All’art. 28 viene inoltre prevista una misura volta a favorire l’autonomia abitativa dei giovani, prevedendo agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni. Il primo comma esonera dal pagamento di tre imposte: quella di registro, quelle ipotecaria e quella catastale. Viene inoltre introdotta un’agevolazione anche in riferimento all’IVA, il cui ammontare si trasforma in credito di imposta:

«non essendo possibile estendere l’ambito dell’esenzione IVA, in considerazione dei vincoli derivanti dalla direttiva 2006/112/CE, la norma riconosce al giovane acquirente un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto».

Tale disposizione varrà dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

REDDITO DI EMERGENZA

Il reddito di emergenza viene introdotto con decreto legge 34/2020, all‘art.85. Si tratta di una misura finalizzata a fornire liquidità alle famiglie che si trovano in condizione di necessità economica in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19. A ciascun nucleo familiare beneficiario (i requisiti sono indicati nei commi 2 e 3 dell’art.85) vengono erogate due quote comprese tra un minimo di 400 euro e un massimo di 800 euro.

Nel testo del decreto Sostegni-bis, l’art. 25 prevede il riconoscimento, su domanda degli interessati, di due mensilità aggiuntive del Reddito di emergenza. Se il decreto Sostegni prevedeva mensilità per marzo, aprile e maggio, con il decreto Sostegni-bis l’estensione riguarda i mesi di giugno e luglio 2021.

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