Seconde case. Cosa prevede il nuovo DPCM? Ecco tutte le regole
Dal 16 gennaio 2021 è possibile spostarsi anche verso le seconde case, indipendentemente dalla Regione in cui si trovano. Tutti i dettagli.
Il nuovo DPCM è entrato in vigore il 16 gennaio 2021 e tra le novità introdotte, e che resteranno valide fino al 5 marzo 2021, ce n’è una che riguarda tutti i possessori di seconde case e chi ne ha affittata una per un lungo periodo.
Durante il periodo natalizio, secondo quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, la visita delle seconde case non era permessa. Era messo nero su bianco nell’articolo 1, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Nel nuovo DPCM è sparito quel riferimento alle seconde case. Al punto 4 dell’articolo 1 si legge che “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“. Questo ha creato non poca confusione tra i possessori di seconde case e le FAQ ufficiali del governo sulle nuove misure non hanno ancora chiarito quei dubbi – ad oggi si legge che “le risposte qui riportate sono relative alle disposizione in vigore fino allo scorso 15 gennaio“.
Cosa si intende per abitazione?
Ai fini delle limitazioni previste dai DPCM che si sono succeduti in questi mesi, e che potrebbero continuare a succedersi, il governo precisa che per “abitazione” si intende “il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze“.
Il governo fa un esempio: “Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi“.
La nota di Palazzo Chigi: sì agli spostamenti verso le seconde case
È stata una nota di Palazzo Chigi, però, a sottolineare che per “abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto“. Lo spostamento da e verso le seconde case, quindi, è possibile non soltanto per chi ne possiede una, ma anche per chi ne ha preso una in affitto per un lungo periodo. Non valgono, quindi, le abitazioni affittate per un fine settimana o per un periodo che, in attesa di chiarimenti più precisi da parte del governo, può essere definito “breve tempo“.
La stessa nota di Palazzo Chigi precisa, però, che a potersi spostare da e verso una seconda casa, indipendentemente dalla Regione in cui questa si trova, potrà essere soltanto il nucleo familiare. Niente ospiti extra, insomma, ma solo ed esclusivamente persone che fanno parte del proprio nucleo familiare.
E se la seconda casa si trova in zona rossa?
Raggiungere la seconda casa di proprietà o in affitto per lunghi periodi – così come fare rientro presso la propria residenza o il proprio domicilio – rientra tra gli spostamenti consentiti su tutto il territorio italiano insieme ai motivi di lavoro, salute o necessità. Questo significa che ai fini del solo spostamento il colore della Regione in cui ci si trova e quello della Regione che si deve raggiungere non hanno alcuna rilevanza.
Se ci si trova in una Regione in zona gialla si può raggiungere la seconda casa in una Regione in zona arancione o rossa, ma sarà necessario munirsi di autocertificazione e rispettare le misure in vigore nella Regione di destinazione.
Le altre limitazioni agli spostamenti verso le seconde case
È doveroso ricordare che, al di là di questa apertura verso le seconde case, resta il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, sia perché risultato positivo al virus sia perché sottoposto a quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19.
In quest’ultimo caso, come permesso ormai da mesi, “è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina“.